Art. 4.

      1. È istituita l'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi (ANGERIR) avente il compito di:

          a) realizzare e gestire il sito o i siti nazionali per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi a media e bassa attività da chiunque prodotti o detenuti, ivi compresi quelli provenienti dallo smantellamento degli impianti di cui al capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e quelli costituiti da sorgenti sigillate;

          b) realizzare e gestire il deposito o i depositi nazionali per la custodia temporanea dei rifiuti radioattivi ad alta attività nonché dei rifiuti costituiti da combustibile nucleare irradiato, materie fossili, fertili, fossili speciali e materie grezze, da chiunque prodotti o detenuti, ivi compresi quelli provenienti dallo smantellamento degli impianti di cui al capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e quelli costituiti da sorgenti sigillate;

          c) assicurare la chiusura delle pregresse attività nel settore elettronucleare e del ciclo del combustibile, promuovendo e coordinando, anche mediante la costituzione di società, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge, la disattivazione degli impianti di cui al capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

          d) promuovere studi e ricerche nell'ambito della disattivazione degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi, in particolare per quanto concerne l'individuazione di siti di smaltimento in formazioni geologiche profonde per rifiuti radioattivi ad alta attività, a lunga vita media e per gli elementi di combustibile nucleare irraggiato.

 

Pag. 25


      2. In particolare, l'ANGERIR, nell'ambito dell'assolvimento dei propri compiti:

          a) caratterizza e qualifica il sito di smaltimento nonché il sito per il deposito nazionale nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione definiti dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

          b) predispone studi di fattibilità, elabora progetti di massima e provvede alle stesure di progetti esecutivi per la realizzazione dei propri impianti;

          c) provvede alla realizzazione delle infrastrutture dei propri impianti;

          d) gestisce le attività di smaltimento e di deposito di rifiuti radioattivi in propri impianti, ed esercita la sorveglianza ambientale nei relativi siti;

          e) stabilisce criteri e modalità di accettazione dei rifiuti radioattivi nei propri impianti;

          f) qualifica, secondo specifiche tecniche approvate dall'APAT, i processi di trattamento e di condizionamento dei rifiuti radioattivi ai fini del conferimento in propri impianti;

          g) stabilisce le modalità del confezionamento dei rifiuti radioattivi e di conferimento dei medesimi ai propri impianti;

          h) stabilisce il tariffario del conferimento dei rifiuti radioattivi a propri impianti curando la congruità dei costi.

      3. L'ANGERIR inoltre:

          a) può provvedere, anche mediante affidamento a terzi autorizzati, al trasporto dei rifiuti radioattivi ai propri impianti;

          b) assicura, operando in regime di concorrenza, la raccolta, il trattamento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi destinati ai propri impianti di deposito o di smaltimento;

          c) promuove la formazione del personale per le attività di disattivazione di impianti nucleari e per il trattamento, il

 

Pag. 26

condizionamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio ed il sovvenzionamento di dottorati di ricerca;

          d) al fine di perseguire le finalità istituzionali, può stipulare accordi di collaborazione scientifica con università, enti, istituti di ricerca, nonché con organismi europei ed internazionali;

          e) conclude accordi di programma con le amministrazioni dello Stato, con le regioni e con gli enti locali, in cui sono stabiliti gli obiettivi, i tempi ed i costi, nonché le modalità di finanziamento, anche in relazione alle misure di cui all'articolo 15 adottate dal Consiglio dei ministri.

      4. Per garantire una corretta gestione dei rifiuti radioattivi e ai fini della programmazione e pianificazione della propria attività l'ANGERIR può chiedere, nel rispetto dei vincoli inerenti alla sicurezza nazionale, dati e informazioni a soggetti pubblici e privati, che sono tenuti a comunicarli.
      5. L'ANGERIR assicura la più ampia diffusione dell'informazione sui temi attinenti la propria attività, anche attraverso apposite pubblicazioni. L'informazione deve in particolare comprendere i criteri per l'individuazione di aree idonee alla realizzazione di siti di smaltimento e di deposito di rifiuti, le caratteristiche degli impianti, in particolare per quanto attiene alla protezione dalle radiazioni, nonché i risultati dei controlli ambientali periodicamente condotti.
      6. Il presidente dell'ANGERIR presenta al Ministro dello sviluppo economico, entro il primo semestre di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente.